(D.M. 28 dicembre 2015, n. 962, pubblicato su GU Serie Generale n. 51 del 02/03/2016)
Codice: .......... (attribuito dal sistema)
(*) Il limite temporale del 31/10/2009 può essere anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato per: maternità e paternità, grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 224/1999 (Regolamento Dottorati), fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equivalente non può essere anteriore al 30/04/2008.
per maternità e paternità, per grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 224/1999.
Da compilare solo in caso di conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equivalente fra il 30/04/2008 e il 31/10/2009.
Numero di giorni complessivi di sospensione del dottorato: ...
Nella sezione ALLEGATI andrà fatto l'upload di apposita autocertificazione ovvero certificazione ai sensi dell'art. 3 del D.p.r. n. 445/2000.
N. giorni di interruzione nel triennio (max 180): ...
Dichiaro inoltre di non aver ricoperto, nel corso del triennio, alcuna posizione presso enti/istituzioni, universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 962 del 28/12/2015.
Elenco settori scientifico disciplinari Elenco settori ERC (da pag. 45)
In caso di non accettazione da parte di tutte le cinque università indicate in ordine di preferenza il candidato verrà dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 4 del DM n.962 del 28/12/2015.
La domanda è stata presentata in data ../../.... alle ore ..:..
Si rammenta che ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda di ammissione on line, hanno valore di autocertificazione e nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali. La verifica delle autocertificazioni potrà essere disposta in ogni fase del procedimento sia dal Ministero che, prima della sottoscrizione del contratto, dall'Università di destinazione dei vincitori. Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.p.r n. 445/2000, "al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri". Tali certificati o attestazioni potranno essere richiesti all'interessato dal Ministero, e, in ogni caso, dovranno essere presentati all'Università di destinazione dei vincitori, prima della sottoscrizione del contratto.